Associazione Astrofili Trentini
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Statuto dell'Associazione


Registrato a Trento il 23 ottobre 1981

art. 1

Viene costituita con il nome di "ASSOCIAZIONE ASTROFILI TRENTINI" una Associazione non avente scopi di lucro ed operante nell'ambito della Provincia di Trento.


art. 2

L'Associazione ha sede in Trento presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali via Calepina 14. Può istituire sezioni nella Provincia di Trento.


art. 3

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione si propone di:

  1. curare lo studio e la divulgazione ad ogni livello dell'Astronomia; assistere gli iscritti nella loro attività pratica e teorica; stimolare la ricerca e l'indagine, l'educazione e l'informazione ad ogni livello;
  2. assistere chiunque si mostri interessato nel progettare, produrre e rendere accessibile materiale per mostre, corsi d'insegnamento e campagne appositamente organizzate;
  3. finanziare lo scambio di studiosi, promuovere, partecipare o assistere a convegni, simposi, seminari, conferenze, incontri o discussioni di interesse astronomico;
  4. collaborare con tutte le iniziative ed associazioni che perseguono gli stessi fini;
  5. in generale, svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.



Modalità di ammissione

art. 4

Possono essere Soci dell'Associazione coloro che, dichiarando di accettare lo Statuto, ne facciano espressa domanda.

L'iscrizione potrà avvenire direttamente presso la sede centrale dell'Associazione o presso una qualsiasi sezione. I nuovi Soci devono essere presentati da due Soci regolarmente iscritti. È riservata al Consiglio Direttivo la ratifica o meno della ammissione dei Soci. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo deliberare l'espulsione dei Soci dall'Associazione. L'espulsione può essere decretata per

  1. indegnità morale;
  2. comportamento contrastante con i fini statutari;
  3. attività che arrechino grave danno all'Associazione.

Contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri la cui decisione è inappellabile.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.



Soci

art. 5

L'Associazione comprende le seguenti categorie di Soci:

    - soci giovanili
    - soci ordinari
    - soci sostenitori
    - soci benemeriti
    - soci onorari

Gli iscritti di età inferiore a anni 16 possono far parte di una speciale categoria (con quota di iscrizione ridotta) senza diritto di voto nelle assemblee. Le quote annuali minime di ammissione di ciascun Socio sono stabilite dalla Assemblea. Gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni, le Amministrazioni possono far parte dell'Associazione in qualità di soci sostenitori o benemeriti.

Il Consiglio Direttivo può chiamare a far parte della categoria "Soci onorari" persone che hanno svolto o svolgono attività particolarmente importanti per le finalità dell'Associazione.



Fondo comune

art. 6

L'Associazione si propone di raccogliere fondi che saranno utilizzati per la realizzazione dei fini di cui all'art. 3.

Costituiscono proventi dell'Associazione, oltre alle quote dei Soci, lasciti e donazioni, i residui di gestione precedenti e ogni altra entrata non prevista in questo elenco. L'accettazione di donazioni è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Per speciali esigenze dell'Associazione possono essere richiesti contributi integrativi alle quote associative. La delibera, la misura e i criteri di applicazione di detti contributi sono proposti dal Consiglio Direttivo e debbono venire approvati dall'Assemblea.



Patrimonio

art. 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, oltre alle quote associative, da tutti i beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio Direttivo.



Organi dell'Associazione

art. 8

Gli organi dell'Associazione deliberanti e consultivi sono:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario Generale;
  6. i Revisori dei Conti;
  7. il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.



Assemblea

art. 9

L'Assemblea è costituita dai Soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari che siano in regola con il versamento delle quote sociali per quanto loro compete.

L'Assemblea è indetta in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, non oltre il mese di aprile per l'approvazione del bilancio, per la nomina o rinnovo del Consiglio Direttivo, dei Revisori e dei Probiviri e per tutte le questioni proposte dal Consiglio Direttivo e poste nell'ordine del giorno.

L'Assemblea è indetta in sessione straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, in assenza di entrambi, dal designato fra gli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede preventivamente alla nomina di un Segretario di Assemblea e due Scrutatori scelti tra i Soci ordinari.

Segretario e Scrutatori fungeranno così da commissione elettorale coadiuvati dal Presidente. La votazione ha luogo, di regola, per appello nominale. Quando si tratta di nomine, ove sia fatta domanda da almeno un Socio, si procede a scrutinio segreto. Di ciascuna seduta dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente della Assemblea, dal Segretario, nonché dal Segretario di Assemblea e dagli Scrutatori se nominati.



Convocazione dell'Assemblea

art. 10

La convocazione deve essere inviata ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali. La convocazione è fatta con lettera contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, data e ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

La lettera deve essere spedita almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.



Attribuzioni dell'Assemblea

art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati (comprese le deleghe scritte) in prima convocazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli Associati in proprio o per delega e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri Soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ogni Socio non può rappresentare più di due Soci.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

  1. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. l'elezione dei Revisori dei Conti i quali designeranno il Presidente del relativo Collegio;
  3. la nomina del Collegio dei Probiviri;
  4. la determinazione dei contributi sociali;
  5. la determinazione delle direttive generali per l'Associazione;
  6. l'approvazione del bilancio. In tale deliberazione i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale non hanno diritto di voto.
È espressamente vietata la discussione di argomenti non posti all'ordine del giorno.



Consiglio Direttivo

art. 12

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni della Assemblea; ad esso spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione; sovrintende l'attività della Associazione; emana i regolamenti necessari; provvede a tutto quanto occorre per il raggiungimento dei fini della stessa; predispone il bilancio annuale, la relazione sull'attività ed il programma annuale che sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presidente o al Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea fra i Soci. Il Consiglio Direttivo si rinnova ogni anno e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, entra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti. In caso che quest'ultimo non accetti la nomina, subentra il primo in graduatoria.



Presidente

art. 13

Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente che sono pure Presidente e Vice Presidente dell'Associazione. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e quelle dell'Assemblea; cura l'osservanza dello Statuto, dirige l'attività dell'Associazione e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente fino alla scadenza del mandato; in caso di sua impossibilità si effettueranno nuove elezioni. Il Presidente dura in carica un anno e non è rieleggibile per più di tre anni consecutivi.



Segretario Generale

art. 14

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo che ne delimita i compiti e i poteri. Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, se già non vi fa parte; deve comunque essere scelto nell'ambito dei Soci.



Revisori dei Conti

art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri eletti fra gli Associati. A tale organo compete il controllo della gestione contabile della Associazione, controllo che deve risultare da processo verbale redatto annualmente in occasione della approvazione del bilancio e sottoscritto dai suoi componenti. I Revisori dei Conti devono leggere il loro verbale all'Assemblea.



Collegio dei Probiviri

art. 16

Tutte le controversie tra gli Associati o tra gli Associati e gli organi della Associazione relative all'interpretazione e alla applicazione dello Statuto e regolamento, saranno inappellabilmente decise da un Collegio di Probiviri composto di tre membri scelti tra non soci.



Sezioni

art. 17

Le Sezioni hanno il compito di facilitare il conseguimento delle finalità statutarie nel quadro delle direttive degli organi sociali. Sono istituite con decisione del Consiglio Direttivo che fissa i limiti delle loro competenze. Alla loro amministrazione è preposto un Consiglio la cui nomina, composizione e rapporto con gli organi centrali sono disciplinati da apposito regolamento formulato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sciogliere le Sezioni.



Esercizio Finanziario

art. 18

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31.12.1982.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno il bilancio per l'approvazione.

L'Associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



Scioglimento dell'Associazione

art. 19

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati convocati in Assemblea straordinaria con preavviso di almeno un mese.

Il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


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